Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 31 luglio 1950 16 marzo 1951,
n. 28
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dalla Assemblea regionale l8 luglio 1950, concernente: «Provvedimenti
in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione
parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria.
Presidente: SCAVONETTI; Estensore: VASSALLI;
P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv.ti
E.
(Omissis)
Ritenuto che la legge impugnata, recante
provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione
parassitaria e gli abusi della conduzione di terre incolte consta di due
titoli, il primo contenente disposizioni per l'acceleramento della procedura di
concessione delle terre incolte e il secondo per il divieto di subaffitto.
Nel primo si prevede, accanto alla
procedura ordinaria, una procedura speciale per la quale, quando entro il 31
luglio di ciascun anno, la commissione ordinaria non abbia proceduto
all'espletamento delle domande presentate entro il 31 marzo, le cooperative
richiedenti possono rivolgersi, entro il termine di quindici giorni da tale
data, al prefetto della provincia, che, sentito il presidente della
commissione e l'ispettorato agrario provinciale, provvede in linea provvisoria,
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, alla assegnazione delle
terre per due anni, sempre che concorrano i motivi di concessione voluti dalla
legge e lasciando impregiudicato il giudizio pendente presso la commissione
ordinaria. Il decreto del prefetto pu essere impugnato soltanto per
illegittimit o per eccesso di potere e, nel caso che la commissione ordinaria
si manifesti contraria alla concessione, pu essere impugnato relativamente
alla misura del canone secondo le norme vigenti. Nel secondo titolo (artt.
Ritenuto che il Commissario dello Stato ha
impugnato per illegittimit costituzionale la predetta legge, rilevando che
essa lascia sussistere integralmente la competenza delle commissioni
costituite presso i tribunali e presiedute da magistrati, a sensi dell'art. 3
del D. L. L. 19 marzo 1944, n. 279, e dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 6 settembre 1946,
n. 89, pur modificandone la composizione, e limita l'intervento del prefetto a
provvedimenti di carattere provvisorio nell'ipotesi di ritardata pronunzia,
mentre la legge dello Stato 18 aprile 1950, n. 199, contempla la istituzione di
altre speciali commissioni presso le prefetture e circoscrive la competenza
delle commissioni preesistenti alla sola determinazione delle indennit e dei
rimborsi eventualmente dovuti per l'art. 3 del sovracitato D. L. 6 settembre
1946, n. 89, dando luogo a una duplicit di norme procedurali che non sarebbe
ammissibile e che importerebbe, da parte della Regione, superamento della sua
competenza legislativa. Pi particolarmente il Commissario dello Stato denuncia
all'Alta Corte la disposizione dell'art. 4, la quale, dichiarando che il
decreto del prefetto pu essere impugnato soltanto per illegittimit o per
eccesso di potere, implicherebbe, da un lato, una men precisa nozione della illegittimit
e, d'altro lato, limiterebbe il sindacato giurisdizionale, il quale rispetto
all'atto amministrativo consentito non solo per la lesione di diritti
soggettivi : e ci con violazione di una norma costituzionale quale l'articolo
113 della Costituzione della Repubblica; la disposizione del secondo comma dell'articolo
8, la quale, richiamando le norme dei DD. LL. 19 ottobre 1944, n. 279 e 26
aprile 1946, n. 597 e del D. L. C. P. S. 6 settembre 1946, n. 89, per la
risoluzione delle controversie che possono derivare dalla liquidazione dei
rapporti fra le parti nel caso in cui la commissione non accolga la domanda e
la cooperativa sia stata gi immessa in possesso in seguito a decreto
prefettizio, sottrarrebbe alla competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria
controversie relative a diritti soggettivi; la disposizione dell'art. 14, la
quale deferendo alla commissione di determinare nel caso di decadenza le
indennit spettanti al concessionario per miglioramenti eseguiti, di nuovo
sottrarrebbe alla autorit giudiziaria controversie di sua esclusiva competenza;
la disposizione del primo comma dell'art. 17 e la disposizione del1'art. 18,
le quali, rispetto all'azione di nullit per la violazione del disposto del D.
L. 5 aprile 1945, n. 156, introdurrebbero ipotesi di sostituzione processuale
estranee al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia; la
disposizione del terzo comma dello stesso art. 17, la quale modificherebbe la
competenza delle sezioni specializzate di cui all'art. 2 della legge 25 giugno
1949, nn. 353 e con ci interferirebbe in materia attinente all'ordinamento
giurisdizionale, di nuovo eccedendo dai limiti della potest legislativa della
Regione.
Ritenuto che la denunciata illegittimit costituzionale
non sussiste, n sotto i profili generali nei quali si accennato a
configurarla n rispetto alle singole disposizioni denunciate. Non sotto il
profilo generale che la legge regionale abbia toccato la disciplina della propriet
e dei contratti, quale risulta dal diritto nazionale, poich essa non tocca se
non il regime amministrativo della propriet agraria e dei rapporti
contrattuali ad essa attinenti, rimanendo pertanto nei limiti di quella
competenza che le attribuiscono le lettere a),
e) ed s) dellart.14, nonch l'art. 20 dello Statuto e muovendo nella
stessa direzione anticipata dei provvedimenti legislativi dello Stato. N sotto
l'altro profilo generale che la legge regionale abbia toccato materia attinente
all'ordinamento giudiziario, di cui vuolsi preservata la unit e l'uniformit
nello Stato, poich le commissioni della cui composizione e delle cui
attribuzioni si tratta non sono che organi amministrativi e le disposizioni
relative concernono esclusivamente il rito del loro funzionamento. Parimenti
non sussistono le allegate ragioni di illegittimit costituzionale:
a) nella disposizione dell'art. 4 dove viene rilevata,
tutt'al pi, una minor propriet di espressione tecnica nella enunciazione
dell'eccesso di potere a fianco della pi comprensiva ipotesi della
illegittimit del decreto prefettizio; l'avverbio «soltanto, d'altra parte,
non ha altra portata che di escludere il riesame del merito da parte della
giurisdizione amministrativa: n occorreva fare espressa menzione della
competenza della autorit giudiziaria ordinaria, derivando essa dalla legge
comune nei casi di lesione dei diritti civili, ipotesi questa, d'altro canto,
meno probabile in rapporti nei quali il diritto di propriet risulta affievolito
per effetto dei poteri di disposizione assunti dalla pubblica amministrazione
rispetto alle terre incolte o scarsamente coltivate;
b) quest'ultima considerazione vale anche rispetto al
disposto del secondo comma dell'art. 8, col quale, del resto, non si fa che
richiamare le disposizioni delle precedenti leggi nazionali per la risoluzione
delle controversie eventualmente derivanti dalla liquidazione dei rapporti fra
le parti;
c) e vale parimenti rispetto al disposto dell'art. 14,
concernente il ricorso per la decadenza dalla concessione e gli effetti della
decadenza;
d) nessuna violazione di regole attinenti all'ordine dei
giudizi si ravvisa nel disposto dell'art. 17, primo comma, col quale si ammette
anche l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ad esercitare l'azione di
nullit del contratto di subaffitto, e nel disposto dell'art. 18, il quale, nel
caso che gli interessati, tutti o alcuni, siansi costituiti in cooperative,
consente l'azione stessa alla cooperativa nell'esclusivo interesse dei propri
associati; perfettamente rispondente ai principi ed ha una evidente
giustificazione pratica che l'azione sia data anche all'ente ch' portatore di
un suo proprio interesse di natura pubblica per la realizzazione dei fini
della riforma, mentre nelle cooperative non si ha che il cumulo e la
rappresentanza degli interessi dei singoli;
e) n altra ragione di illegittimit costituzionale si
ha, infine, nel disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 17, il quale non
fa che demandare a organi giurisdizionali dello Stato, quali le sezioni specializzate,
materie le quali sono di competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria:
superfluo rilevare che non con simili statuizioni che si modifica
l'ordinamento giudiziario dello Stato, come sembra sia sostenuto dal
ricorrente.
P. Q. M.
L'Alta Corte dichiara la legittimit
costituzionale della legge regionale 8 luglio