Decisione 31 luglio 1950 - 16 marzo 1951, n. 28

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 31 luglio 1950 16 marzo 1951, n. 28

 

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dalla Assemblea regionale l8 luglio 1950, concernente: «Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria.

 

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: VASSALLI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA, SCADUTO, ORLANDO CASCIO).

 

 

(Omissis)

 

Ritenuto che la legge impugnata, recante provvedimenti in ma­teria di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi della conduzione di terre incolte consta di due titoli, il primo contenente disposizioni per l'acceleramento della procedura di concessione delle terre incolte e il secondo per il divieto di subaffitto.

Nel primo si prevede, accanto alla procedura ordinaria, una procedura speciale per la quale, quando entro il 31 luglio di ciascun anno, la commissione ordinaria non abbia proceduto all'espletamento delle domande presentate entro il 31 marzo, le cooperative richiedenti pos­sono rivolgersi, entro il termine di quindici giorni da tale data, al pre­fetto della provincia, che, sentito il presidente della commissione e l'ispettorato agrario provinciale, provvede in linea provvisoria, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, alla assegnazione delle terre per due anni, sempre che concorrano i motivi di conces­sione voluti dalla legge e lasciando impregiudicato il giudizio pendente presso la commissione ordinaria. Il decreto del prefetto pu essere im­pugnato soltanto per illegittimit o per eccesso di potere e, nel caso che la commissione ordinaria si manifesti contraria alla concessione, pu essere impugnato relativamente alla misura del canone secondo le norme vigenti. Nel secondo titolo (artt. 17 a 19) si tratta del divieto di subaffitto. Si dispone che fermo restando il disposto del D. L. 5 aprile 1945, n. 156, l'azione di nullit pu essere esercitata anche dal subconcessionario coltivatore diretto o dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, il quale avr diritto a ripetere le spese eventualmente soste­nute. Si riconosce, in ogni caso, al coltivatore diretto il diritto di sosti­tuirsi al concedente, salva soltanto la ripartizione del canone e delle altre prestazioni dovute in proporzione allo appezzamento che egli coltiva. Si devolve alle sezioni specializzate di cui all'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, la competenza a decidere sulle controversie eventualmente derivanti da tali reparti. Nel caso che alcuni o tutti gli aventi titolo alla applicazione delle norme precedenti, si costituiscano in cooperativa, si riconosce alla cooperativa stessa la facolt di esperire l'azione nell'esclusivo interesse dei propri associati.

Ritenuto che il Commissario dello Stato ha impugnato per ille­gittimit costituzionale la predetta legge, rilevando che essa lascia sus­sistere integralmente la competenza delle commissioni costituite presso i tribunali e presiedute da magistrati, a sensi dell'art. 3 del D. L. L. 19 marzo 1944, n. 279, e dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, pur modificandone la composizione, e limita l'intervento del prefetto a provvedimenti di carattere provvisorio nell'ipotesi di ritar­data pronunzia, mentre la legge dello Stato 18 aprile 1950, n. 199, contempla la istituzione di altre speciali commissioni presso le prefetture e circoscrive la competenza delle commissioni preesistenti alla sola determinazione delle indennit e dei rimborsi eventualmente dovuti per l'art. 3 del sovracitato D. L. 6 settembre 1946, n. 89, dando luogo a una duplicit di norme procedurali che non sarebbe ammissibile e che importerebbe, da parte della Regione, superamento della sua com­petenza legislativa. Pi particolarmente il Commissario dello Stato de­nuncia all'Alta Corte la disposizione dell'art. 4, la quale, dichiarando che il decreto del prefetto pu essere impugnato soltanto per illegit­timit o per eccesso di potere, implicherebbe, da un lato, una men precisa nozione della illegittimit e, d'altro lato, limiterebbe il sin­dacato giurisdizionale, il quale rispetto all'atto amministrativo consentito non solo per la lesione di diritti soggettivi : e ci con violazione di una norma costituzionale quale l'articolo 113 della Costituzione della Repubblica; la disposizione del secondo comma dell'articolo 8, la quale, richiamando le norme dei DD. LL. 19 ot­tobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597 e del D. L. C. P. S. 6 settembre 1946, n. 89, per la risoluzione delle controversie che pos­sono derivare dalla liquidazione dei rapporti fra le parti nel caso in cui la commissione non accolga la domanda e la cooperativa sia stata gi immessa in possesso in seguito a decreto prefettizio, sottrarrebbe alla competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria controversie rela­tive a diritti soggettivi; la disposizione dell'art. 14, la quale deferendo alla commissione di determinare nel caso di decadenza le indennit spettanti al concessionario per miglioramenti eseguiti, di nuovo sottrar­rebbe alla autorit giudiziaria controversie di sua esclusiva competen­za; la disposizione del primo comma dell'art. 17 e la disposizione del­1'art. 18, le quali, rispetto all'azione di nullit per la violazione del disposto del D. L. 5 aprile 1945, n. 156, introdurrebbero ipotesi di sostituzione processuale estranee al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia; la disposizione del terzo comma dello stesso art. 17, la quale modificherebbe la competenza delle sezioni specializ­zate di cui all'art. 2 della legge 25 giugno 1949, nn. 353 e con ci inter­ferirebbe in materia attinente all'ordinamento giurisdizionale, di nuo­vo eccedendo dai limiti della potest legislativa della Regione.

Ritenuto che la denunciata illegittimit costituzionale non sussi­ste, n sotto i profili generali nei quali si accennato a configurarla n rispetto alle singole disposizioni denunciate. Non sotto il profilo generale che la legge regionale abbia toccato la disciplina della propriet e dei contratti, quale risulta dal diritto nazionale, poich essa non tocca se non il regime amministrativo della propriet agraria e dei rapporti contrattuali ad essa attinenti, rimanendo pertanto nei limiti di quella competenza che le attribuiscono le lettere a), e) ed s) dellart.14, nonch l'art. 20 dello Statuto e muovendo nella stessa direzione anticipata dei provvedimenti legislativi dello Stato. N sotto l'al­tro profilo generale che la legge regionale abbia toccato materia atti­nente all'ordinamento giudiziario, di cui vuolsi preservata la unit e l'uniformit nello Stato, poich le commissioni della cui composizione e delle cui attribuzioni si tratta non sono che organi amministrativi e le disposizioni relative concernono esclusivamente il rito del loro funzionamento. Parimenti non sussistono le allegate ragioni di illegit­timit costituzionale:

a) nella disposizione dell'art. 4 dove viene rilevata, tutt'al pi, una minor propriet di espressione tecnica nella enunciazione dell'ec­cesso di potere a fianco della pi comprensiva ipotesi della illegittimit del decreto prefettizio; l'avverbio «soltanto, d'altra parte, non ha al­tra portata che di escludere il riesame del merito da parte della giuri­sdizione amministrativa: n occorreva fare espressa menzione della competenza della autorit giudiziaria ordinaria, derivando essa dalla legge comune nei casi di lesione dei diritti civili, ipotesi questa, d'altro canto, meno probabile in rapporti nei quali il diritto di propriet risul­ta affievolito per effetto dei poteri di disposizione assunti dalla pubbli­ca amministrazione rispetto alle terre incolte o scarsamente coltivate;

b) quest'ultima considerazione vale anche rispetto al disposto del secondo comma dell'art. 8, col quale, del resto, non si fa che richia­mare le disposizioni delle precedenti leggi nazionali per la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dalla liquidazione dei rap­porti fra le parti;

c) e vale parimenti rispetto al disposto dell'art. 14, concernen­te il ricorso per la decadenza dalla concessione e gli effetti della de­cadenza;

d) nessuna violazione di regole attinenti all'ordine dei giudizi si ravvisa nel disposto dell'art. 17, primo comma, col quale si ammette anche l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ad esercitare l'azione di nullit del contratto di subaffitto, e nel disposto dell'art. 18, il quale, nel caso che gli interessati, tutti o alcuni, siansi costituiti in cooperative, consente l'azione stessa alla cooperativa nell'esclusivo interesse dei propri associati; perfettamente rispondente ai principi ed ha una evi­dente giustificazione pratica che l'azione sia data anche all'ente ch' portatore di un suo proprio interesse di natura pubblica per la realiz­zazione dei fini della riforma, mentre nelle cooperative non si ha che il cumulo e la rappresentanza degli interessi dei singoli;

e) n altra ragione di illegittimit costituzionale si ha, infine, nel disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 17, il quale non fa che demandare a organi giurisdizionali dello Stato, quali le sezioni spe­cializzate, materie le quali sono di competenza dell'autorit giudizia­ria ordinaria: superfluo rilevare che non con simili statuizioni che si modifica l'ordinamento giudiziario dello Stato, come sembra sia so­stenuto dal ricorrente.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte dichiara la legittimit costituzionale della legge re­gionale 8 luglio 1950 in materia di concessione di terre incolte e respin­ge, pertanto, il ricorso del Commissario dello Stato.